Avv. Giuseppe Mappa
Sulla ammissibilità o meno della produzione in appello tributario di nuovi documenti .Fattispecie di esclusione.
Commissione Tributaria Regionale Sicilia n. 2927 del 26.03.2021
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 633/19 del 18.06.18 depositata il12.6.18 la CTP di Trapani accoglieva il ricorso di xxxxxxx srl avverso la cartella di pagamento n. xxxx ICI 2011 emessa da Riscossione Sicilia.
Avverso la predetta sentenza avanzava ricorso in appello il Comune di xxxx( in primo grado chiamato in causa su disposizione della CTP per integrare il contraddittorio) anche contro Riscossione Sicilia, con cui, ritenendo legittima la produzione di nuovi documenti in appello , produceva le prove dell’avvenuta notifica degli atti prodromici all1impugnata cartella e chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.
Alla udienza pubblica del15.03.2021 il Collegio , letti gli atti e sentito il relatore nonché sentite le conclusioni delle partii ha posto la controversia in decisione.
Il ricorso in appello è fondato e la sentenza va riformata.
Invero questa Commissione l ritiene condivisibile l’orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte ed in ultimo Cass. 6888/16 con cui si è stabilito il seguente principio di diritto: nel processo tributario 1 in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado , produrre nel giudizio di secondo grado come nel caso di specie, in allegato al ricorso in appello la documentazione relativa alla regolarità della notifica dell’atto (nella fattispecie cartella di pagamento) contestata da controparte, costituendo tale produzione una mera difesa.
Volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove di cui all’art. 57 del D. Lgs n. 346/92 ,unicamente le eccezioni in senso stretto” .
Analogamente alla decisione suddetta, questa CTR ritiene doversi fare una necessaria distinzione tra la produzione in appello di nuovi documenti che avvalorino una prova già introdotta nel giudizio di primo grado, sicuramente ammessi ex art. 58 2° comma , rispetto a nuove prove che introducono un nuovo tema “decidendum”.
La ragione di tale distinzione riposa nella semplice considerazione che i nuovi documenti avvalorano una prova già in nuce introdotta nel contradditorio mentre una nuova prova sposta in avanti e cioè in appello un tema che non essendo conosciuto in primo grado di fatto priva l’altra parte del doppio grado di giudizio garantito per legge.
Opinando diversamente per una libera e assoluta facoltà di produzione documentale ,verrebbero violati i principi di lealtà processuale e verrebbe compresso il diritto di difesa, in quanto la parte avversa non potrebbe per il divieto dell’art. 32 del D.Lgs 546/92, dedurre motivi aggiunti, ammessi solo in primo grado l e non in grado di appello.
E conseguentemente l’appellato perderebbe un grado di giudizio per negligenza o slealtà processuale dell’avversario. Così la CTR Sicilia sez. Catania con sentenza n302/34/12 depositata il19.7.12.
Il caso che occupa riguarda esattamente quello per cui si formata la giurisprudenza citata.
In primo grado il Comune aveva prodotto , per contrastare la domanda della societa’ ricorrente, la copia dell’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata.
Detta prova non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la piena conoscenza dell’atto impositivo e per tale ragione il ricorso della società ricorrente è stato accolto.
Allegato all’odierno atto di appello il Comune di xxxx produce l’atto inviato con raccomandata n. xxx di cui al citato avviso di ricevimento.
Come può agevolmente ricavarsi non si tratta di nuova prova bensì di un documento riguardante la medesima materia del contendere presente in primo grado.
Per tale sola ragione, avendo la parte appellante fornito, anche se in appello, le prove dell’avvenuta notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento , l’appello dovrebbe essere accolto.
Ma , come pure rilevato dalla parte appellata , anche la notifica della cartella di pagamento effettuata da Riscossione Sicilia, sarebbe viziata da illegittimità.
Sostiene , infatti , la società appellata nelle sue controdeduzioni che la notifica sarebbe avvenuta tramite PEC ad un soggetto che non aveva dichiarato la volontà all’utilizzo di tale mezzo per le notifiche tributarie , come chiaramente disposto dall’art. 26 DPR 602/73.
L’eccezione non merita accoglimento ritenendo questa Commissione di aderire all’indirizzo giurisprudenziale delle SS.UU della Suprema Corte che con sentenze nn.7665/2016 e 23620/18 ha affermato che :” l’ irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
La società ha pienamente dato atto di avere ricevuto l’atto contestato e ciò è sufficiente per il rigetto dell’eccezione.
Tutte le altre questioni prospettate nelle controdeduzioni, avendo come presupposto la mancata notifica del prodromico atto di accertamento, risultano assorbite dalla decisione adottata in via preliminare sulla valida prova dell’avvenuta notifica del predetto atto.
La riconosciuta esistenza di una valida notifica sia dell’atto prodromico sia della cartella di pagamento impugnata importa l’accoglimento dell’ appello e la riforma dell’impugnata sentenza, validando la legittimità della pretesa tributaria del Comune appellante.
La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio a carico di xxxxx nella misura di euro 3.500,00 per il primo giudizio e di euro 4.000,00 pér il presente, complessivamente per entrambe le parti appellate.
PQM
Accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado.
Condanna alle spese la Parte soccombente in ragione di euro 3.500,00 per il primo giudizio e di euro 4. 000,00 ,complessivamente per entrambe le parti appellate.