Quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione?

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Nel giudizio di separazione tra coniugi l’addebito in capo ad uno di essi richiede un’apposita domanda di parte.
Tale domanda tende a dimostrare che la moglie o il marito, avendo assunto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, abbia determinato la crisi della coppia.

Giova sinteticamente ricordare che, per fondare una dichiarazione di addebito occorre la prova di un effettivo collegamento tra la trasgressione ai doveri matrimoniali da parte del coniuge e l’intollerabile prosecuzione della convivenza per la coppia.
In assenza di tale nesso causale:

  1. il giudice non potrà pronunciarsi sull’addebito.
  2. sarà irrilevante ogni condotta assunta dal coniuge successivamente al verificarsi della crisi coniugale.

La Cassazione, infatti, ribadisce detto criterio di connessione.
Essa esclude l’addebito della separazione addirittura in casi di acclarata infedeltà coniugale, qualora si accerti che quest’ultima non rappresenti la causa diretta della crisi matrimoniale.
Pertanto, malgrado l’addebito della separazione possa apparire una conseguenza quasi naturale nelle ipotesi di tradimento, per la giurisprudenza ciò non è sempre così scontato.

 

Cosa fa il Giudice?

Nello specifico, per la declaratoria di addebito nel giudizio di separazione, il giudice conduce un’indagine.
Tale attività di accertamento è mirato a verificare l’intollerabilità della convivenza.
La valutazione giudiziale sarà dunque di carattere globale e comparerà le condotte assunte da entrambi i coniugi.

In altri termini, ogni opportuno riscontro o valutazione giudiziaria non potrà fondarsi esclusivamente sul comportamento adottato dal coniuge “trasgressore”.
Ciò in quanto, soltanto da una complessiva valutazione dei fatti potrà evincersi la rilevanza ed il peso reale che le rispettive condotte hanno avuto nella crisi coniugale.

In ragione di quanto sopra, anche il presunto “tradimento” non assume alcuna rilevanza ai fini dell’addebito della separazione, laddove il coniuge “colpevole” dimostri in giudizio che la propria infedeltà sia intervenuta in realtà quando la situazione di coppia si palesava già del tutto compromessa.

 

Quali sono le conseguenze?

Senza pretesa di esaustività si osserva, inoltre, che le conseguenze di una pronuncia di addebito coinvolgono in particolar modo l’ambito patrimoniale del coniuge tacciato di “colpevolezza”.
L’effetto primario dell’addebito infatti è certamente rinvenibile nella perdita, da parte del coniuge che lo subisce, del diritto all’assegno di mantenimento eventualmente riconosciutogli in sede di separazione.

In altri termini, quand’anche il coniuge responsabile della crisi coniugale manifesti una condizione economica tale da giustificare il riconoscimento dell’assegno soprindicato, esso non ne avrà comunque diritto.
Ne deriva, pertanto, che il riconoscimento all’assistenza materiale scaturente dal matrimonio si conserverà soltanto in favore del coniuge cui “non” è addebitabile la separazione.

Quest’ultimo infatti, a seguito di un accertamento sulla propria situazione reddituale, potrà giovarsi dell’assegno di mantenimento garantendosi lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Ciononostante è importante chiarire che l’eventuale declaratoria di addebito in capo al coniuge trasgressore non impedirà a quest’ultimo, ricorrendone i presupposti di legge, di godere del diritto agli “alimenti” nei confronti dell’altro coniuge.

Vale a dire che l’assegno “alimentare” dovrà comunque essere versato a prescindere dalla responsabilità in ordine alla separazione, stante la differente funzione degli “alimenti” rispetto a quella dell’assegno di “mantenimento”.

 

La differenza tra l’assegno “alimentare” e di “mantenimento”

Giova infatti ricordare le differenze tra gli alimenti ed il mantenimento.
L’assegno di mantenimento persegue lo scopo di garantire, al coniuge che ne beneficia, il godimento e la conservazione delle medesime condizioni economiche esistenti durante il corso del matrimonio.

L’assegno alimentare viene riconosciuto invece al fine di consentire al coniuge economicamente più debole i mezzi necessari e sufficienti per far fronte alle esigenze economiche legate al soddisfacimento dei propri bisogni primari.
È di palmare evidenza quindi come il diritto agli alimenti abbia quale suo imprescindibile presupposto l’acclarata impossibilità, da parte del coniuge interessato, di poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico in quando sprovvisto di un reddito personale.

La prestazione alimentare potrà poi essere adempiuta mediante un assegno da corrispondersi periodicamente o finanche accogliendo e mantenendo nella propria abitazione colui che ne beneficia.
Ad ogni modo l’autorità giudiziaria potrà, a seconda delle circostanze, determinare modalità e tempi della somministrazione.

 

Si perdono i diritti successori

Di notevole rilevanza sono poi gli effetti della pronuncia di addebito della separazione in ambito successorio.
Il coniuge separato con addebito perde infatti i diritti di successione inerenti allo stato coniugale.
Egli conserva tuttavia soltanto il diritto ad un assegno vitalizio.

Quest’ultima sarà dovuto solo se, all’apertura della successione dell’altro coniuge, il coniuge superstite già godeva dell’assegno alimentare a carico del coniuge defunto.
Preme al riguardo aggiungere che pur in assenza di un formale provvedimento di riconoscimento del diritto agli alimenti, l’assegno indicato potrebbe essere giudizialmente disposto in favore del coniuge bisognoso qualora, all’apertura della successione, egli palesi un oggettivo stato di bisogno.

Benché la sua natura alimentare sia pacificamente sostenuta in dottrina e giurisprudenza, il descritto vitalizio di cui gode il coniuge superstite “con addebito” ha chiaramente natura assistenziale e successoria. Esso costituisce in particolare un legato ex lege da commisurarsi sia in relazione alle sostanze ereditarie sia al numero degli eredi.

Il relativo adempimento grava su questi ultimi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Infine preme ricordare che il suo ammontare non potrà eccedere l’importo dell’assegno alimentare percepito prima della morte del coniuge alimentante.

 

La pensione di reversibilità

Ulteriore effetto dell’addebito della separazione lo si rinviene in tema di prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.
Basti fare l’esempio del diritto alla pensione di reversibilità ed altre indennità previste dalla legge.
Al coniuge separato “senza addebito” spetterà certamente il diritto a tali prestazioni previdenziali.

Diversamente, il coniuge separato “con addebito” conserverà il diritto a percepire dette corresponsioni ma soltanto sul presupposto dell’effettivo godimento, in vita dell’altro coniuge, dell’assegno alimentare.

 

Affidamento dei figli

Infine, preme sottolineare che l’eventuale pronuncia di addebito non condiziona in alcun modo l’adozione di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria sull’affidamento dei figli.
L’interesse morale e materiale di questi ultimi è infatti del tutto disancorato dall’accertamento sulla responsabilità in ordine alla separazione e alla consequenziale declaratoria di addebito.

Tuttavia qualora si dimostri che l’atteggiamento del coniuge colpevole possa esercitare una qualche influenza negativa sull’educazione e sulla morale dei figli, la pronuncia di addebito non sarebbe sgombra da interferenze rispetto ai provvedimenti di affidamento dei figli stessi.

 

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