Dott. Andrea Pisana
Corte di Appello di Bari n. 1919 del 05.11.2020
Con sentenza n. 1809/2018, resa il 26/4/2018, Il Tribunale di Bari, regolando le spese secondo soccombenza, per un verso, ha accolto la domanda proposta dalle sorelle Ta. Ma., Ca. e Pa nei confronti di Se. Vi., domanda con le quale le attrici, rivendicando la proprietà sull’unità immobiliare posta in Capurso al primo piano del fabbricato sito in Via Giovanni XIII n. 14, in virtù di successioni testamentarie dei propri genitori, avevano chiesto la condanna del convenuto al rilascio del cespite immobiliare, perché detenuto senza titolo, e, per altro verso, ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal Se., il quale aveva reclamato il possesso ultra ventennale dell’unità abitativa, occupata uti dominus.
Il primo giudice ha ritenuto indimostrato il possesso ad usucapionem affermato dal convenuto, valutando insufficiente i riscontri desumibili dalla prova testimoniale raccolta in corso di giudizio.
La sentenza è stata appellata dal soccombente Se., il quale ha insistito nelle richieste formulate in primo grado, previa riforma dell’impugnata pronuncia, come da conclusioni come sopra riportate.
Si sono costituite nel giudizio di gravame le sorelle Ta., opponendosi all’accoglimento dell’appello.
Quindi, all’esito dell’udienza del 30/06/2020, tenutasi mediante trattazione scritta, e della conseguente ordinanza in data 1/7/2020, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli atti difensivi conclusivi.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata perché il primo Giudice, non valutando adeguatamente il quadro probatorio, omettendo di qualificare la domanda proposta dalle sorelle Ta., come azione di rivendica e fondando la propria decisione sulla carenza di prova del possesso ad usucapionem vantato dal convenuto, avrebbe erroneamente conteso, pur in difetto di qualsiasi riscontro probatorio, in violazione della regola di giudizio che avrebbe imposto alla Ta., di offrire la prova rigorosa del diritto reale azionato.
Con il secondo motivo di gravame, l’appellante si duole della pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale, perché il primo giudice, limitandosi a considerare soltanto le deposizioni testimoniali, ritenute insufficienti, avrebbe omesso di valutare anche i riscontri documentali comprovanti il possesso ininterrotto, pacifico e pubblico sull’immobile de quo, per un periodo superiore al ventennio.
Il tribunale, in particolare, avrebbe trascurato talune rilevanti circostanze di fatto, quali la residenza, nell’unità abitativa in oggetto, del Se., e del proprio nucleo familiare, radicata fin dal 1994, l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti al proprio carico sull’immobile, il pagamento delle utenze di gas e corrente elettrica, elementi tutti inequivocabilmente idonei a comprovare la volontà del Se., di utilizzare come proprio l’appartamento dallo stesso occupato.
Ciò posto, l’appello non merita accoglimento, congiuntamente esaminati i due motivi di grave, perché intimamente connessi.
In primo luogo, non v’è dubbio che la domanda giudiziale, proposta dalle sorelle Ta., sia riconducibile all’azione di rivendica di proprietà, ex art. 948 c.c.
In punto di diritto, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, non è mera azione di restituzione bensì di rivendicazione quella con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Definendo il contrasto di orientamento sull’argomento, le S.U hanno sottolineato che l’azione personale di restituzione, come già dice il nome stesso, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di atti negoziali (come la locazione, il comodato, il deposito), atti che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Tale azione, però, non può surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene, nell’assenza anche originaria di ogni titolo, nel qual caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Diversamente argomentando, si giungerebbe alla sostanziale vanificazione della previsione legislativa dell’azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.
Nel caso di specie, dal tenore dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge palese la natura reale dell’azione proposta dalle sorelle Ta., le quali, per un verso, hanno affermato la propria qualità di proprietarie dell’appartamento oggetto di causa, e, per altro verso, hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi titolo giustificato, in capo al convenuto.
Orbene, in punto di diritto, è stato condivisibilmente affermato dal Supremo Collegio, che in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un’eccezione riconvenzionale, invocando un possesso ad usucapionem, iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (o del suo dante causa), l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla prova del suo titolo d’acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attendendo il thema disputando all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già dell’acquisto del bene medesimo da parte dell’attore.
Nel caso in esame, come già evidenziato, il Se., ha sì affermato l’usucapione dell’appartamento, ma certamente dopo l’acquisto della proprietà dello stesso immobile in capo alla D’AI (dante causa delle sorelle Ta.), di cui ha pacificamente riconosciuto la qualità di originaria proprietaria.
Nella fattispecie, poi, le sorti dell’azione di rivendica non muterebbero, quand’anche si segua il più rigoroso indirizzo del Supremo Collegio, secondo cui grava su chi agisce in rivendicazione l’onere di provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, anche quando la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
A tal proposito, va ribadito che, in conformità all’orientamento del Supremo Collegio, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – è necessario che emerga una condotta idonea ad esprimere in modo inequivocabile l’intento del possessore di esercitare un potere corrispondente al diritto di proprietà, attraverso univoci indizi che consentano di presumere l’esercizio dell’attività uti dominus.
In conclusione, ne consegue che correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di rivendica, rigettando la contrapposta domanda riconvenzionale di usucapione, sulla base di una corretta valutazione complessiva del quadro probatorio, non solo testimoniale, acquisito agli atti.