Avv. Giuseppe MAPPA
Interessante sentenza sulla giusta modalita’ di notificazione agli eredi .Principio, purtroppo, quasi mai recepito da alcuni componenti . La illegittima notifica al defunto comporta la inesistenza dell’atto cosi’ notificato senza possibilità di sanatoria ex art.156 cpc neppure se impugnato dagli eredi.
CTP Taranto 170\2022,
depositata il 15.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato/telematicamente inviato in data 24/7/2020 xxxxxxxxxxxx, nella qualità di eredi di xxxxxxx,
impugnano l’avviso di accertamento nxxx del 4-12-2019, relativo a debiti pregressi del de cuius (IMU 2014), notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nel domicilio del de cuius, nonostante l’avvenuto adempimento delle formalità di cui all’art. 65 dpr n. 600/1973.
Eccepiscono poi la violazione del giudicato, perchè per l’anno di imposta 2012 era intervenuta sentenza irrevocabile.
Ove non si ritenga la preclusione del giudicato, vengono comunque riproposte le stesse censure formulate in occasione de precedente giudizo, sostenute dalla stessa perizia di parte, che parla della erroneità della indicazione dei cespiti.
Instauratosi il contraddittorio, il comune di Taranto sostiene la inefficacia ex art. 65 dpr n. 600/1973 perché relativa ad altro procedimento; contesta poi l’efficacia del precedete giudicato e, nel merito, afferma la esattezza dei cespiti indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata è la prima eccezione relativa alla notifica dell’avviso di accertamento impugnato, dalla cui nullità (che si vedrà essere insanabile) discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
Risulta dagli atti – e non è oggetto di contestazione alcuna – che:
A) l’avviso oggi impugnato è stato notificato agli eredi, nella loro dichiarata qualità, impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio fiscale del defunto, in Roma alla via xxxxxxxx. 2;
B) il debitore originario è deceduto in data 4-5-2018;
C) con nota del 7-6-2018, i quattro eredi hanno presentato al Comune di Taranto comunicazione contenente le informazioni di cui all’art. 65 d.p.r. n. 600/73 (generalità e domicilio fiscale).
Dunque, l’Amministrazione che avanza(va) la pretesa fiscale non solo aveva piena conoscenza della morte del debitore e dei dati degli eredi, ma ciò era accaduto per averne ricevuto da questi formale dichiarazione in tal senso: ne segue che il comune di Taranto era onerato alla notifica dell’atto agli eredi nel domicilio per ciascuno di essi indicato, e ciò anche a non ritenere che sia sufficiente l’effettiva conoscenza del dato, a prescindere dalla comunicazione ad hoc.
A nulla rileva che la comunicazione riguardasse altro procedimento, perchè l’art. 65 non prevede tante comunicazioni quanti sono i procedimenti (non foss’altro che per un principio di non aggravio e di economia), al più potendo ipotizzarsi distinte comunicazioni per ciascuna Amministrazione.
Quanto alla obbligatorietà del procedimento notificatorio, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto può essere notificato agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del dante causa esclusivamente nel caso in cui manchi la comunicazione di cui all’art. 65 (tra le tante, Cass.,7-6-2019 n. 15437); in caso contrario, si verifica una nullità assoluta ed insanabile (ecco perchè la deduzione della sanatoria avvenuta con il ricorso, sviluppata dal comune di Taranto nella memoria di costituzione, non è condivisibile) della notifica e dell’avviso, perchè il rispetto del procedimento notificatorio previsto non costituisce un dato puramente formale, in quanto incidente sul rapporto tributario (Cass., 17-1-2018 n. 973; id., 8-4-2014 n. 8213).
L’avviso di accertamento impugnato, pertanto, va annullato, ciò assorbendo ogni ulteriore questione, anche relativa al merito, il cui mancato esame costituisce tuttavia giustificato motivo di integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.